{"id":390,"date":"2020-09-02T16:45:08","date_gmt":"2020-09-02T14:45:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.retidipace.it\/home\/?p=390"},"modified":"2020-09-02T16:45:27","modified_gmt":"2020-09-02T14:45:27","slug":"perche-ridurre-il-numero-dei-parlamentari-e-contro-la-democrazia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.retidipace.it\/home\/?p=390","title":{"rendered":"Perch\u00e9 ridurre il numero dei parlamentari \u00e8 contro la democrazia"},"content":{"rendered":"\n<h4>di Alessandra Algostino<\/h4>\n\n\n\n<p>Inviamo il prezioso saggio della costituzionalista Alessandra Algostino, ordinario di diritto costituzionale, Universit\u00e0 di Torino.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno studio approfondito, dove l&#8217;autrice affronta sia gli aspetti espliciti dell&#8217;oggetto del referendum che andiamo a votare, che gli effetti collaterali.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo messo in grassetto varie parti, perch\u00e9 ci sollecitano a riflettere.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<h3><em>Perch\u00e9 ridurre il numero dei parlamentari \u00e8 contro la democrazia<\/em><\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.sinistrainrete.info\/politica-italiana\/17019-alessandra-algostino-contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto.html\">https:\/\/www.sinistrainrete.info\/politica-italiana\/17019-alessandra-algostino-contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Alessandra Algostino<\/strong><br><em>Ordinario di diritto costituzionale, Universit\u00e0 di Torino<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>1. Referendum plebiscitario e \u201cdemocrazia oligarchica\u201d<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Il 29 marzo 2020[1]&nbsp;<em>(il referendum \u00e8 stato poi spostato al 20-21 settembre 2020 ndr<\/em>) gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sul testo di legge costituzionale, recante \u201cModifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari\u201d, approvato, in seconda votazione, nella seduta dell\u201911 luglio 2019, dal Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dalla Camera dei deputati, nella seduta dell\u20198 ottobre 2019, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri[2]. Settantuno senatori (pi\u00f9 di un quinto, dunque, dei membri di una Camera) hanno infatti sottoscritto, ai sensi dell\u2019art. 138 Cost., la richiesta di referendum, che il 23 gennaio 2020 l\u2019Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme alla norma costituzionale, accertando la legittimit\u00e0 del quesito.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito si ragioner\u00e0 dei motivi, in punto di diritto costituzionale, che fondano la scelta per il no al referendum, ma non ci si nasconde come la contrariet\u00e0 alla riduzione del numero dei parlamentari esprima una posizione assolutamente minoritaria, dovendo fronteggiare sia una campagna di&nbsp;<em>marketing<\/em>&nbsp;tanto povera, inconsistente e mistificatoria, quanto in grado di esercitare una facile e potente seduzione (la riduzione dei costi della politica; la contrazione dei numeri della casta)[3], sia gli argomenti che si situano nella prospettiva della governabilit\u00e0 sia le ragioni di chi non ritiene la riduzione del numero dei parlamentari esiziale, quando non la valuti positivamente, muovendo da una posizione che insiste sulla necessit\u00e0 che il Parlamento riacquisti un ruolo significativo[4].<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esito del referendum appare invero scontato, s\u00ec da indurre a ragionare non solo di referendum confermativo ma altres\u00ec di referendum plebiscitario. Risulta stravolta la&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;originaria del referendum eventuale[5], che, nell\u2019orizzonte di tutela delle minoranze e del pluralismo presente nella societ\u00e0, deve essere letto come strumento oppositivo, non confermativo[6].<\/p>\n\n\n\n<p>Tale inversione del senso del referendum assume un significato viepi\u00f9 pericoloso in quanto si inscrive in un processo di progressiva atrofizzazione della societ\u00e0, distruzione dei partiti politici quali strumenti di raccordo fra societ\u00e0 ed istituzioni, in grado di rappresentare diverse visioni del mondo, anestetizzazione e repressione del dissenso, distrazione ed occultamento del conflitto sociale (<em>in primis<\/em>, attraverso la creazione di fittizi nemici, come, per tutti, i migranti). L\u2019<em>humus<\/em>&nbsp;plebiscitario mistifica e favorisce la crescita rigogliosa di un regime oligarchico, che alimenta le diseguaglianze, nazionali e globali, segnando sempre pi\u00f9 il passo da un orizzonte costituzionale che ragiona di \u00abpartecipazione effettiva\u00bb, legando democrazia politica e democrazia sociale in un progetto di emancipazione individuale e collettiva (art. 3, c. 2, Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p>Ma veniamo ora al contenuto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>2. Sui numeri della rappresentanza<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il testo costituzionale prevede una drastica riduzione del numero dei parlamentari, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione (artt. 1 e 2): i deputati vedrebbero una diminuzione da 630 a 400 (i 12 eletti nella circoscrizione estero scenderebbero a 8); i senatori, da 315 a 200 (i 6 eletti nella circoscrizione estero diverrebbero 4). L\u2019art. 3 della riforma riguarda quindi l\u2019art. 59, comma due, della Costituzione, e stabilisce che il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non possa essere superiore a cinque. Infine, nel testo \u00e8 inserita una norma relativa all\u2019applicazione della riforma stessa che prevede che essa decorra \u00abdalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore\u00bb e \u00abcomunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore\u00bb (disposizione, quest\u2019ultima, connessa alla delega al Governo di cui&nbsp;<em>infra<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Alla riforma \u00e8 collegata la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante&nbsp;<em>Disposizioni per assicurare l\u2019applicabilit\u00e0 delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari<\/em>, che agli articoli 1 e 2 contiene disposizioni atte a rendere direttamente applicabile, quale che sia il numero dei parlamentari, l\u2019attuale legge elettorale, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (il cd.&nbsp;<em>Rosatellum<\/em>), in particolare attraverso la sostituzione di ogni cifra numerica fissa con l\u2019equivalente in termini frazionari; e, all\u2019art. 3, conferisce al Governo \u2013 in anticipo e sotto condizione[7]&nbsp;\u2013 una delega, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, per la ridefinizione dei collegi per l\u2019elezione delle Camere, in caso di modifica del numero dei parlamentari[8].<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il cuore della riforma \u2013 la riduzione drastica del numero dei parlamentari \u2013 incide sulla rappresentanza, sulla sovranit\u00e0 popolare e sulla democrazia sotto diversi aspetti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si pu\u00f2 iniziare da qualche numero: la riforma \u00e8 destinata a mutare il rapporto fra parlamentari e cittadini. Oggi vi sono, in rapporto alla popolazione, un deputato ogni 96.000 abitanti circa e un senatore elettivo (senza considerare i senatori a vita e i senatori di diritto a vita) ogni 192.000 abitanti circa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La formulazione originaria della Costituzione prevedeva, per la Camera dei deputati, \u00abun deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila\u00bb (art. 56 prima della legge cost. n. 2 del 1963) e, per il Senato, \u00abun senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila\u00bb[9]. La discussione in Assemblea costituente aveva registrato proposte che oscillavano tra 100.000 e 150.000 abitanti per un deputato e 120.000 e 250.000 abitanti per un senatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dato comparato, d\u2019altro canto, mostra come il rapporto fra numero dei parlamentari e popolazione in Italia si allinei a quello di altri Paesi europei, in un&nbsp;<em>range<\/em>&nbsp;basso (la comparazione \u00e8 limitata alla camera bassa, dato che molti Stati hanno o un parlamento monocamerale o, in caso di bicameralismo, una camera alta non eletta direttamente dai cittadini).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Italia ha una percentuale di numero dei deputati (camera bassa) ogni 100.000 abitanti pari a 1, identica al Regno Unito (1) e simile alla Francia (0.9)[10], alla Germania (0.9)[11], ai Paesi Bassi (0.9), alla Polonia (1.2), al Belgio (1.3)[12]. Non mancano Paesi che presentano una percentuale decisamente pi\u00f9 alta, quali, per limitarsi a qualche esempio: Austria (2.1), Danimarca (3.1), Grecia (2.8), Portogallo (2.2), Svezia (3.4); per non citare Stati con popolazioni e territorio di dimensioni assai ridotte, come Slovenia (4.4), Lussemburgo (10), Malta (14.3)[13].<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di approvazione definitiva della riforma[14], l\u2019Italia si troverebbe ad avere una percentuale pari a 0.7, la percentuale pi\u00f9 bassa fra gli Stati membri dell\u2019Unione europea (seguita dalla Spagna, con 0.8).<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, fermo restando che i dati devono essere letti senza misconoscere il ruolo giocato dalla loro contestualizzazione e, quindi, alla luce di variabili \u201cistituzionali\u201d, come la forma di governo e il sistema elettorale, cos\u00ec come di elementi di fatto, quali la popolazione totale o le dimensioni del territorio,&nbsp;<strong>quanto detto smentisce la&nbsp;<em>vulgata<\/em>&nbsp;che dipinge l\u2019Italia come un Paese anomalo per la eccessiva numerosit\u00e0 dei suoi parlamentari.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si consideri, inoltre, come, se non \u00e8 affatto scontato che una uniformit\u00e0 dal punto di vista comparato rappresenti di per s\u00e9 un valore positivo, una omogeneit\u00e0 comparativa pu\u00f2 essere letta come una spia della presenza di \u201cbuoni\u201d argomenti a sostegno di una particolare opzione.<\/p>\n\n\n\n<p>I \u201cbuoni\u201d argomenti nel caso specifico evocano i caratteri propri di una democrazia.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>3. Vulnus alla rappresentanza e democrazia senza democrazia<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Riducendo il rapporto fra cittadini e parlamentari, si incide sulla rappresentanza, sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo[15].<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quantitativamente aumenta la distanza fra rappresentato e rappresentante: non vi sarebbe pi\u00f9 un deputato ogni 96.000 abitanti c.a., bens\u00ec uno ogni 151.200 c.a.&nbsp;<strong>Il riverbero sulla qualit\u00e0 della rappresentanza \u00e8 evidente, con una diminuzione della possibilit\u00e0 per il cittadino di veder eleggere un \u201cproprio\u201d rappresentante, abbassando il grado di potenziale identificazione del rappresentato con il rappresentante; si restringono le possibilit\u00e0 di scelta e si comprime l\u2019angolo visuale della lente che specchia la realt\u00e0 e la complessit\u00e0 della societ\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ne risulta incrementato il senso di estraneit\u00e0 rispetto alle istituzioni, con possibili effetti anche sulla percezione del diritto (prodotto dal parlamento) come viepi\u00f9 eteronomo.&nbsp;<strong>In tempi, ormai lunghi anni, in cui si ragiona di crisi della rappresentanza, si procede in una direzione che, lungi dal creare le basi per una inversione di rotta, approfondisce il solco che separa societ\u00e0 ed istituzioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come anticipato in apertura, vi \u00e8 chi ritiene che la riduzione del numero dei parlamentari possa essere \u00abuno strumento, tra gli altri, per restituire senso ed efficacia alla rappresentanza e centralit\u00e0 al Parlamento\u00bb: \u00abci\u00f2 che conta \u00e8 che le Camere, anche ridimensionate nel numero, tornino ad essere la sede della rappresentanza politica\u00bb[16].<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, non si pu\u00f2 non concordare con l\u2019auspicio, o, meglio, la volont\u00e0 di far s\u00ec che il Parlamento (ri-)acquisti un ruolo centrale, in un contesto nel quale la rappresentanza rispecchi il pluralismo sociale e costituisca un effettivo canale fra la societ\u00e0 e le istituzioni (senza peraltro nascondersi le mistificazioni che si celano dietro la rappresentanza).&nbsp;<strong>Altrettanto, \u00e8 indubbio che la riduzione del numero dei parlamentari non \u00e8 che un tassello in un processo che vede il Parlamento sempre pi\u00f9 depotenziato, la rappresentanza svuotata, mentre si afferma una progressiva presidenzializzazione: si ragiona di deriva postdemocratica[17]<\/strong>,<strong>&nbsp;forma di Stato \u00abliberal-populista\u00bb[18], o, ancora, per citare alcune espressioni dall\u2019allusione immediata, di \u00abautocrazia elettiva\u00bb[19], democrazia plebiscitaria[20]&nbsp;o dispotica[21], democrazia senza democrazia[22], per accedere, infine, alla qualifica \u201cdemocrazia eterodiretta\u201d, che sottolinea il carattere&nbsp;<em>embedded<\/em>&nbsp;al&nbsp;<em>c\u00f4t\u00e9<\/em>&nbsp;della&nbsp;<em>global economic governance<\/em>&nbsp;delle istituzioni statali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, nella consapevolezza che non \u00e8 la riduzione del numero dei parlamentari a infettare rapporti istituzionali rispettosi del principio di separazione ed equilibrio fra i poteri, cos\u00ec come la formazione di una rappresentanza che garantisca il pluralismo sociale,<strong>&nbsp;la riforma in discussione si presenta sia come elemento che, contestualizzato, aggrava le condizioni del malato, sia come elemento che in s\u00e9 \u00e8 in grado di pregiudicare il ruolo del Parlamento e la&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;della rappresentanza<\/strong>.&nbsp;<strong>In che senso un Parlamento a camere ridotte, aumenterebbe la sua centralit\u00e0? E&nbsp;<em>quale Parlamento<\/em>&nbsp;verrebbe cos\u00ec rafforzato?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La rappresentanza, nella prospettiva di una democrazia rappresentativa, \u00e8 l\u2019elemento che traduce<\/strong>, se pur con una finzione,&nbsp;<strong>il principio di sovranit\u00e0 popolare<\/strong>, o, meglio, ne costituisce una delle principali estrinsecazioni. La sovranit\u00e0 popolare non vive solo nelle forme della rappresentanza, restando in particolare imprescindibile una partecipazione attiva dei cittadini, attraverso l\u2019esercizio dei diritti e la mobilitazione dal basso[23], ma, indubbiamente, la rappresentanza ne costituisce una declinazione significativa.&nbsp;<strong>Attraverso il suffragio elettorale universale, l\u2019elezione dei rappresentanti e il ruolo dei partiti politici si d\u00e0 voce a tutti i cittadini e forma e organizzazione alle diverse rivendicazioni e visioni del mondo, in modo da consentire in Parlamento il loro scontro e la loro mediazione&nbsp;<\/strong>(nel senso alto che questo termine pu\u00f2 evocare).<\/p>\n\n\n\n<p>Una visione irenica? Certamente in parte s\u00ec, perch\u00e9, se non \u00e8 genetico, \u00e8 quasi una pandemia: lo stato di salute della democrazia rivela non tanto la presenza di un vivace confronto tra visioni del mondo che riflettono il pluralismo \u2013 e il conflitto \u2013 sociale, quanto, molto spesso, un governo di&nbsp;<em>\u00e9lites<\/em>[24]. Ma, se la cattiva prova o l\u2019imperfezione della democrazia \u00e8 ragione per una lettura realistica e demistificatrice, non lo \u00e8 per un atteggiamento remissivo di fronte allo&nbsp;<em>status quo<\/em>: la rappresentanza pu\u00f2 non essere il mezzo attraverso il quale si legittima il governo delle&nbsp;<em>\u00e9lites<\/em>&nbsp;ma essere lo strumento per consentire l\u2019espressione della societ\u00e0 e dei conflitti che la agitano, esercitando un ruolo contro-egemonico.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa prospettiva si pu\u00f2 immaginare di estendere all\u2019alterazione della rappresentanza prodotta dalla diminuzione del numero dei parlamentari, le affermazioni della Corte costituzionale a proposito dell\u2019uguaglianza del voto: non si pu\u00f2 produrre \u00abuna eccessiva divaricazione tra la composizione dell\u2019organo della rappresentanza politica, che \u00e8 al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volont\u00e0 dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranit\u00e0 popolare\u00bb[25].<\/p>\n\n\n\n<p>Come si evince anche dal passaggio citato dalla pronuncia della Consulta,&nbsp;<strong>il&nbsp;<em>vulnus<\/em>&nbsp;riguarda la democrazia rappresentativa, il principio di sovranit\u00e0 popolare, cos\u00ec come l\u2019incidenza sulla forma di governo e, in specie, sull\u2019organo parlamentare. Minando la rappresentanza, nel caso di specie riducendone gli spazi, in particolare quelli delle minoranze, si anestetizza la dialettica parlamentare, come espressione delle differenti rivendicazioni che percorrono la societ\u00e0, depotenziando e indebolendo il Parlamento.&nbsp;<\/strong>Sempre che del Parlamento, come si dir\u00e0 a breve, si intenda valorizzare il suo essere \u2013 riprendendo le parole del giudice costituzionale \u2013 \u00aborgano della rappresentanza politica\u00bb e, attraverso questa, autore di scelte attraverso la mediazione politica, e non mero organo di ratifica o di decisione in stile maggioritario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Non privi di rilievo, inoltre, sono gli \u201ceffetti collaterali\u201d che discendono da una&nbsp;<em>deminutio<\/em>&nbsp;della rappresentativit\u00e0 sugli altri organi: basti pensare all\u2019elezione del Presidente della Repubblica o alla votazione riguardante i giudici costituzionali[26]. Ad essere compromessi sono i complessi congegni, equilibri e garanzie sui quali si regge una democrazia costituzionale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>4. Camere ridotte e centralit\u00e0 del Parlamento<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>A fronte di quanto osservato<strong>&nbsp;sta<\/strong>&nbsp;\u2013 come anticipato \u2013<strong>&nbsp;la diffusa osservazione che un Parlamento dai numeri pi\u00f9 contenuti sia un Parlamento pi\u00f9 efficiente ed efficace e, dunque, pi\u00f9 forte ed autorevole[27].&nbsp;<\/strong>Si pu\u00f2 obiettare rilevando come, ammesso e non concesso, che la riduzione dei componenti determini una maggior efficienza e compattezza dell\u2019organo[28], questo presuppone l\u2019adesione ad una specifica concezione: quella che ritiene che forza e autorevolezza discendano&nbsp;<em>in primis&nbsp;<\/em>dall\u2019efficienza, dalla \u201cgovernabilit\u00e0\u201d, assunta come un valore positivo, a prescindere dal suo rapporto con la rappresentanza, ed anche quando comporta un sacrificio in termini di rappresentanza[29]. \u00c8 una posizione riconducibile alle versioni maggioritarie della democrazia, in opposizione alla visione della democrazia, come eminentemente luogo della rappresentanza e di espressione del conflitto. Non la discussione, ma la decisione; non la rappresentanza del pluralismo, ma un vincitore, che, allontanandosi dalla tradizione del costituzionalismo, si vuole sempre pi\u00f9&nbsp;<em>legibus solutus<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La governabilit\u00e0&nbsp;<em>pu\u00f2&nbsp;<\/em>essere un valore, ma in s\u00e9 non \u00e8 necessariamente democratica[30], anzi, nella misura in cui segna il distacco rispetto alla rappresentanza, ovvero sacrifica pluralismo (reale o potenziale), costituisce rispetto all\u2019ideale democratico una regressione<\/strong><strong>[<\/strong>31]. Ancora: quando si ragiona di efficienza, sorge ineludibile un interrogativo:&nbsp;<strong>efficienza in nome di che cosa? A favore di chi? Si palesa qui la connessione fra governabilit\u00e0 ed esigenze del mercato, donde pare che il fine non sia tanto costruire un Parlamento forte in quanto sede di discussione politica, di compromesso fra differenti visioni del mondo, ma in quanto organo efficiente nel ratificare decisioni assunte altrove, nella nebulosa della&nbsp;<em>global economic governance<\/em>, e,&nbsp;<em>\u00e7a va sans dire<\/em>, ancillare rispetto al Governo.&nbsp;<\/strong>Emerge chiaro il parallelismo, per non ragionare di mera traduzione, con le tendenze egemoniche delle&nbsp;<em>\u00e9lites<\/em>&nbsp;del finanzcapitalismo[32]; nella societ\u00e0, cos\u00ec come nelle relazioni industriali, la negazione del conflitto segna la vittoria di una classe[33].<\/p>\n\n\n\n<p>La riduzione del numero dei parlamentari, dunque, lungi dal rilanciare il ruolo del Parlamento, frappone nuovi ostacoli alla (ri-)costruzione della sua centralit\u00e0 e al suo inveramento quale organo, attraverso la mediazione della rappresentanza, di espressione dei cittadini, nella loro pluralit\u00e0. Se pur, riprendendo quanto osservato\u00a0<em>ante<\/em>, ragionare di rappresentanza come specchio della realt\u00e0 sociale disegna un\u2019immagine idilliaca, lontana dalla realizzazione storica, della democrazia, stante che facilmente la rappresentanza degrada in rappresentazione [34]\u00a0e il\u00a0<em>medium<\/em>\u00a0rappresentativo si risolve in una finzione,<strong>\u00a0resta che, nella incompiutezza e imperfezione della democrazia [35], la scelta di ridurre il numero dei parlamentari segna comunque una regressione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Occorre immaginare altre soluzioni: riforme in tema di attribuzioni e di poteri in grado di restituire al Parlamento un ruolo di indirizzo e controllo nei confronti del Governo, magari con un incisivo statuto delle opposizioni; e, nel contempo, restaurare la fiducia dei cittadini nell\u2019organo e nei suoi componenti,&nbsp;<em>in primis<\/em>, attraverso una legge elettorale proporzionale (un proporzionale puro e senza soglie di sbarramento)&nbsp;[36]. Si pu\u00f2 immaginare, forse, di differenziare la rappresentativit\u00e0 delle due camere, senza con questo peraltro demonizzare, cedendo alle sirene dell\u2019efficienza e della velocit\u00e0, la capacit\u00e0 di riflessione e di ponderazione degli interessi che un bicameralismo perfetto, quantomeno nelle funzioni, e pur nella consapevolezza che si tratta quasi di un&nbsp;<em>unicum<\/em>&nbsp;nel panorama comparato, assicura.<\/p>\n\n\n\n<p>Per rivitalizzare il Parlamento occorrono interventi strutturali, capaci di innescare un circolo virtuoso nel sistema politico, favorendo la rinascita di una forma partito, ovvero di una organizzazione collettiva che ne eserciti le funzioni, che sappia veicolare le istanze dalla societ\u00e0 alle istituzioni, esercitando, \u00abcon metodo democratico\u00bb, quel ruolo di intermediazione che consente ai cittadini di \u00abconcorrere\u2026 a determinare la politica nazionale\u00bb (art. 49 Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Incidenter<\/em>: se di riduzione si vuol ragionare, ben potrebbe essa riguardare, anche in modo pi\u00f9 incisivo, la \u201criserva\u201d di parlamentari alla circoscrizione estero, indice di una concezione\u00a0<em>ius sanguinis\u00a0<\/em>della cittadinanza, la quale, in presenza di una immigrazione stabile, rivela sempre pi\u00f9 la sua portata escludente, in contraddizione con l\u2019immagine di una \u00abcomunit\u00e0 di diritti e di doveri\u00bb che \u00abaccoglie e accomuna tutti coloro che, quasi in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri\u00bb [37]\u00a0e in violazione del nucleo del principio democratico come identit\u00e0 di governanti e governati.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>5. La variabile della legge elettorale e il contesto delle riforme in discussione<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sulla rappresentanza, sulla sovranit\u00e0 popolare, sul ruolo del Parlamento e sulla democrazia, viene ad essere ulteriormente aggravata se si inserisce la riforma,<\/strong>&nbsp;oltre che nel contesto gi\u00e0 richiamato di crisi della rappresentanza e del Parlamento,&nbsp;<strong>nel quadro delle riforme in discussione, quali quelle riguardanti la legge elettorale, l\u2019art. 71 Cost., il regionalismo differenziato.<\/strong>&nbsp;Una precisazione, peraltro, \u00e8 doverosa: senza dubbio rispetto alle riforme&nbsp;<em>omnibus<\/em>&nbsp;del 2006 e del 2016, per limitarsi a progetti giunti sino allo stadio di delibere costituzionali sottoposte al voto popolare (e da esso respinte), la riforma che qui si commenta metodologicamente segue una strada corretta, in quanto possiede un oggetto specifico ed omogeneo.&nbsp;<strong>Ci\u00f2 detto, il commentatore non pu\u00f2 non valutare il progetto alla luce del contesto socio-politico ed in relazione con le altre riforme in discussione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Innanzitutto, come anticipato, il riferimento \u00e8 alla legge elettorale,<\/strong>\u00a0quale legge che, oltre a porsi come cinghia di trasmissione fra sistema politico e forma di governo [38], fra politica e istituzioni, connota la rappresentanza e, di conseguenza, la democrazia [39]. Le \u00ableggi che stabiliscono il diritto di voto\u00bb, che disciplinano \u00abcome, da parte di chi, a chi e su che cosa devono essere dati i suffragi\u00bb [40], costituiscono da sempre un elemento fondamentale delle teorie sulla democrazia rappresentativa ed oggi sono un indicatore, ed un fattore, del carattere pi\u00f9 o meno maggioritario o d\u2019investitura della democrazia.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, si sottolinea, quanto alla citata legge delega per ridisegnare i collegi elettorali, la delicatezza di un passaggio tutt\u2019altro che meramente tecnico, bens\u00ec, come la storia insegna, suscettibile di influenzare pesantemente l\u2019esito delle elezioni.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, si pu\u00f2 esprimere sollievo alla luce della recente dichiarazione di inammissibilit\u00e0 del referendum volto a trasformare l\u2019attuale sistema elettorale, attraverso l\u2019eliminazione della quota proporzionale al fine di rendere il sistema elettorale interamente maggioritario. La Corte costituzionale il 16 gennaio 2020 ha dichiarato non ammissibile la richiesta referendaria avanzata da otto Consigli regionali a trazione leghista (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria), motivando in merito all\u2019\u00abassorbente ragione dell\u2019eccessiva manipolativit\u00e0 del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l\u2019auto-applicativit\u00e0 della \u201cnormativa di risulta\u201d\u00bb[41], la quale ultima \u00e8 ritenuta da costante giurisprudenza costituzionale condizione di ammissibilit\u00e0 dei referendum in materia elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>In terzo luogo, \u00e8 necessario riflettere sulla direzione della riforma dell\u2019attuale\u00a0<em>Rosatellum<\/em>\u00a0(legge n. 165 del 2017), che, al momento in cui si scrive, a seconda degli equilibri di governo [42], ondeggia fra un sistema proporzionale con alta soglia di sbarramento e fascinazioni di tipo maggioritario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Senza approfondire nel presente contributo il discorso sulla legge elettorale, si precisa che occorrerebbe, nell\u2019ottica di una riduzione del danno, per bilanciare almeno in parte il\u00a0<em>vulnus<\/em>\u00a0arrecato alla rappresentanza<\/strong>\u00a0(con la precisazione che in ogni caso non \u00e8 sufficiente a sanare la ferita inferta),\u00a0<strong>modificare la legge elettorale nel senso di una formula proporzionale pura (senza soglia di sbarramento)<\/strong> [43]. Non si pu\u00f2, inoltre, dimenticare, che, anche ove si procedesse in tal senso \u2013 il che, invero, non pare un\u2019ipotesi al momento realistica \u2013 resterebbe che il numero dei componenti delle Camere, se oggetto di riduzione, necessita per un eventuale ripensamento di una revisione costituzionale, mentre la modifica della legge elettorale \u00e8 un obiettivo pi\u00f9 facilmente perseguibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alle riforme costituzionali in discussione, pur limitandosi in questa sede ad un cenno, non si pu\u00f2 non considerare l\u2019innesto, attraverso la modifica dell\u2019art. 71 della Costituzione, di nuove forme di democrazia riconducibili alla democrazia diretta, con la previsione dell\u2019iniziativa legislativa popolare \u201crafforzata\u201d, con il connesso referendum. Senza approfondire qui i rischi plebiscitari che gli strumenti previsti nel disegno di legge costituzionale recante \u201cDisposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum\u201d (A.S. 1089)[44]&nbsp;presentano e la necessit\u00e0 di intervenire quantomeno sui quorum, per evitare l\u2019istituzionalizzazione di una democrazia diretta \u201coligarchica\u201d (ovvero lo stesso ossimoro che colpisce la piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle), non si pu\u00f2 non rilevare come il contemporaneo&nbsp;<em>favor<\/em>&nbsp;per l\u2019appello al popolo e la riduzione del numero dei parlamentari convergano nel mortificare il ruolo del Parlamento.&nbsp;<strong>Gli istituti di democrazia diretta e partecipativa possono arricchire la democrazia rappresentativa, sempre che vi siano le condizioni per evitare che divengano strumenti&nbsp;<em>tout court<\/em>&nbsp;contro il circuito politico-rappresentativo, che si traducano in pronunciamenti plebiscitari, che sponsorizzino una partecipazione oligarchica; il loro inserimento in un quadro che tende a svilire la rappresentanza, concretizza, invece, i rischi prospettati.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Infine, non si pu\u00f2 omettere un riferimento alle proposte in tema di regionalismo differenziato. Da un lato, esse privano il parlamento nazionale di competenze significative in quanto trasferiscono poteri alle regioni (ad alcune regioni) e minano l\u2019immagine \u2013 e la sostanza \u2013 di un Parlamento che legifera sulla base, ed in garanzia, di un principio di eguaglianza (nazionale). Dall\u2019altro lato, la diseguaglianza che esse veicolano, e che mirano ad istituzionalizzare, appartiene allo stesso&nbsp;<em>idem sentire<\/em>&nbsp;che ragiona in termini di efficienza, di logiche meritocratiche mistificatrici e di creazione di \u201cgoverno dei forti\u201d, con buona pace della solidariet\u00e0 di cui all\u2019art. 2 Cost. e, soprattutto, del progetto di eguaglianza sostanziale e di emancipazione sociale, di cui all\u2019art 3, c. 2, Cost.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>6. Dissenso, conflitto e democrazia<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La riduzione del numero dei parlamentari, restringendo gli spazi della rappresentanza, esclude potenzialmente dalla sfera pubblica, voci \u2013 plausibilmente quelle fuori dal coro \u2013 di cittadini: tende ad espellere le minoranze (specie se correlata ad un sistema elettorale non integralmente proporzionale) e incide sulla democrazia come espressione del pluralismo e del conflitto [45].<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019opzione per la declinazione rappresentativa della democrazia \u00e8 strettamente connessa al riconoscimento del pluralismo, della complessit\u00e0 della societ\u00e0, della centralit\u00e0 della discussione e del compromesso politico; \u00e8 coerente con il contemporaneo riconoscimento del principio di maggioranza e della tutela delle minoranze[46].<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma in esame, riducendo gli spazi della rappresentanza, scardina presupposti ineliminabili della democrazia \u2013 rispetto ai quali la rappresentanza si pone come strumento, se pur imperfetto e non sufficiente: il pluralismo e il conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si afferma una volta di pi\u00f9, con l\u2019opzione \u201cCamere mini\u201d, una versione maggioritaria e decisionista della democrazia (posto che cos\u00ec procedendo possa ancora ragionarsi di democrazia\u2026), abdicando alla sua esistenza come garanzia del pluralismo delle voci, anche, se non soprattutto, di quelle minoritarie e dissonanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La riduzione del numero dei parlamentari \u00e8 un tassello di una trasformazione della forma di Stato in senso autoritario, tendente ad espellere[47]\u00a0e a privare di agibilit\u00e0 politica, quando non a punire (il riferimento \u00e8 ai decreti sicurezza)[48], il dissenso. La diseguaglianza sociale ed economica<\/strong> <strong>[49]\u00a0tracima nella sfera politica, segnando la distanza rispetto al sogno \u2013 scritto nelle costituzioni novecentesche perch\u00e9 divenisse realt\u00e0 \u2013 di un\u2019emancipazione, insieme, sociale, politica ed economica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La riforma costituzionale oggetto di referendum non \u00e8, certo, che un piccolo passo, ma occorre essere consapevoli della direzione nella quale essa si inserisce: un regime che marginalizza e criminalizza il disagio sociale, reprime il dissenso, mira a costruire un consenso plebiscitario, abbandona il lavoratore alla merc\u00e9 di un capitalismo sempre pi\u00f9 aggressivo, esternalizza (con una politica criminale) le frontiere, veicolando diseguaglianza e sudditanza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Da fine marzo le Camere (quasi sicuramente) saranno ridotte&nbsp;&nbsp;\u2013 come detto in apertura, il referendum si annuncia plebiscitario \u2013 ma non per questo \u00e8 meno rilevante un \u201cno\u201d: stare, ancora una volta \u00abdalla parte del torto\u00bb[50]; muovere dalla \u00abtradizione degli oppressi\u00bb che \u00abci insegna che lo \u201cstato di emergenza\u201d in cui viviamo \u00e8 la regola\u00bb[51], per ribaltarla; pensare, per restare all\u2019orizzonte costituzionale, non tanto a modificare la Costituzione, quanto ad attuarla, a partire dal suo cuore, l\u2019art. 3, c. 2, l\u2019emancipazione e la giustizia sociale.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p><strong>Note<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>[1]&nbsp;Il Consiglio dei ministri ha optato \u2013 tenuto conto dei tempi predeterminati (il Consiglio viene appositamente convocato entro 60 giorni a partire dal giorno in cui \u00e8 stata depositata l\u2019ordinanza della Corte di cassazione e indice il referendum in una domenica compresa fra il 50\u00b0 e il 70\u00b0 giorno dalla data di emanazione del decreto di indizione) per l\u2019indizione del referendum (con decreto del Presidente della Repubblica) in tempi strettissimi (con conseguente restrizione degli spazi di discussione).<\/p>\n\n\n\n<p>[2]&nbsp;<em>Gazzetta Ufficiale<\/em>,&nbsp;<em>Serie Generale<\/em>, n. 240 del 12 ottobre 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>[3]&nbsp;Non si affronta qui il tema del risparmio in termini di finanza pubblica che discenderebbe dalla riduzione del numero dei parlamentari, reputandolo quasi risibile se si ragiona di cifre (sia in s\u00e9 sia in quanto sono evidentemente possibili infinite altre alternative in termini di contrazione delle spese) e radicalmente errato se si muove dal principio alla base della previsione dell\u2019indennit\u00e0 parlamentare o se si ragiona della centralit\u00e0 della rappresentanza e del Parlamento nella vita di una democrazia.<\/p>\n\n\n\n<p>[4]&nbsp;Centro per la Riforma delle Stato,&nbsp;<em>\u00abLa democrazia che vogliamo\u00bb<\/em>, in&nbsp;<em>il manifesto<\/em>, 14 gennaio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>[5]&nbsp;Come noto, ai sensi dell\u2019art. 138 Cost., il referendum pu\u00f2 svolgersi solo se in seconda deliberazione non si raggiunge in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi dei componenti e qualora sia richiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge, da almeno uno dei soggetti ai quali la norma costituzionale attribuisce l\u2019iniziativa (un quinto dei membri di ciascuna camera, cinque consigli regionali, cinquecentomila elettori).<\/p>\n\n\n\n<p>[6]&nbsp;\u2026 nella consapevolezza peraltro che la dottrina sul punto \u00e8 divisa.<\/p>\n\n\n\n<p>[7]&nbsp;La legge n. 51 del 2019, art. 3, recita: \u00abqualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere\u2026\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>[8]&nbsp;Per un primo approfondimento sul punto, cfr. M. Podetta,&nbsp;<em>Il pregio di fondo, e qualche difetto, della legge n. 51 del 2019 (in attesa di una comunque non rinviabile riforma elettorale)<\/em>, in&nbsp;<em>Nomos. Le attualit\u00e0 nel diritto<\/em>, n. 2\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p>[9]&nbsp;L\u2019attribuzione avveniva in ogni Regione e nessuna Regione poteva avere un numero di senatori inferiore a sei, con l\u2019eccezione dell\u2019unico senatore della Valle d\u2019Aosta (art. 57 Cost. prima della legge cost. n. 2 del 1963).<\/p>\n\n\n\n<p>[10]&nbsp;Con la precisazione che anche in Francia si discute di riduzione del numero dei parlamentari (cfr. il progetto di legge organica n. 977 del 23 maggio 2018, con la previsione di una riduzione pari al 30% in entrambe le Camere).<\/p>\n\n\n\n<p>[11]&nbsp;Senza dimenticare che in Germania la composizione del&nbsp;<em>Bundestag<\/em>, in ragione della formula elettorale, prevede un numero di componenti minimo al quale si aggiungono i cd. seggi soprannumerari e i cd. seggi compensativi (per cui con le ultime elezioni del 24 settembre 2017, ai 598 membri previsti sono stati addizionati 111 membri).<\/p>\n\n\n\n<p>[12]&nbsp;I dati citati, cos\u00ec come quelli riportati&nbsp;<em>infra<\/em>, sono relativi ad ottobre 2018 e tratti da Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura,&nbsp;<em>Dossier 29 luglio 2019, Riduzione del numero dei parlamentari, A.C. 1585-B<\/em>, pp. 25 ss.<\/p>\n\n\n\n<p>[13]&nbsp;Il fatto che percentuali che si discostano nettamente dalle altre, per un valore particolarmente alto, siano riscontrabili in Paesi con una popolazione assai ridotta (come Malta o il Lussemburgo), denota come probabilmente si ritiene che i rappresentanti non possano mai comunque scendere sotto un certo numero senza vulnerare l\u2019idea stessa di rappresentanza (si tratta gi\u00e0 cos\u00ec di parlamenti molto piccoli: nel caso di Malta, 68 componenti; del Lussemburgo, 60).<\/p>\n\n\n\n<p>[14]&nbsp;Per un riferimento a proposte in tema di riduzione del numero dei parlamentari antecedenti, cfr. Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Servizio Studi, XVIII legislatura,&nbsp;<em>Dossier 29 luglio 2019<\/em>, cit., pp. 21 ss.<\/p>\n\n\n\n<p>[15]&nbsp;Cfr., sul punto, in relazione alla proposta di legge costituzionale che qui si commenta, D. Porena,&nbsp;<em>La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (A.C. 1585): un delicato \u201csnodo\u201d critico per il sistema rappresentativo della democrazia parlamentare<\/em>, in&nbsp;<em>Federalismi.it<\/em>, n. 14\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p>[16]&nbsp;Centro per la Riforma dello Stato,&nbsp;<em>\u00abLa democrazia che vogliamo\u00bb<\/em>, in&nbsp;<em>il manifesto<\/em>, 14 gennaio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>[17]&nbsp;Argomenta la tendenza all\u2019affermazione di un modello postdemocratico, C. Crouch,&nbsp;<em>Postdemocrazia<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 2003, che cos\u00ec ne sintetizza i caratteri: \u00abin base a questo modello, anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale \u00e8 uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione\u2026 La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico\u2026 A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato dall\u2019interazione tra i governi eletti e le \u00e9lite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici\u00bb (p. 6). In precedenza, il neologismo \u00abpostdemocrazia\u00bb era gi\u00e0 stato utilizzato da A. Mastropaolo,&nbsp;<em>Democrazia, neodemocrazia, postdemocrazia: tre paradigmi a confronto<\/em>, in&nbsp;<em>Dir. pubbl. comp. ed europeo<\/em>, 2001-IV, pp. 1612 ss., il quale ne individua una caratteristica nella ridefinizione della rappresentanza politica, attraverso \u00abun restringimento dei canali della rappresentanza\u00bb e una ridislocazione nell\u2019esecutivo, a spese del Parlamento e dei partiti, con il supporto teorico in una visione di \u00abun popolo fatto d\u2019individui legittimamente autointeressati, cui occorreva restituire voce\u00bb (pp. 1619-1620).<\/p>\n\n\n\n<p>[18]&nbsp;Cos\u00ec M. Dogliani,&nbsp;<em>Politica e antipolitica: democrazia d\u2019indirizzo versus democrazia d\u2019investitura<\/em>, in S. Labriola (a cura di),&nbsp;<em>Ripensare lo Stato<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano, 2003, p. 655.<\/p>\n\n\n\n<p>[19]&nbsp;Utilizza questa espressione M. Bovero,&nbsp;<em>Ma la democrazia ha un futuro? Uno sguardo dall\u2019Italia<\/em>, in&nbsp;<em>Ragion pratica 25<\/em>, 2005, p. 436.<\/p>\n\n\n\n<p>[20]&nbsp;Cfr. M. Revelli,&nbsp;<em>Controcanto<\/em>, chiarelettere, Padova, 2010.<\/p>\n\n\n\n<p>[21]&nbsp;Si veda M. Ciliberto,&nbsp;<em>La democrazia dispotica<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 2011.<\/p>\n\n\n\n<p>[22]&nbsp;M.L. Salvadori,&nbsp;<em>Democrazie senza democrazia<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 2009.<\/p>\n\n\n\n<p>[23]&nbsp;Il riferimento muove dalla sovranit\u00e0 popolare come intesa da Crisafulli (V. Crisafulli,&nbsp;<em>La sovranit\u00e0 popolare nella Costituzione italiana<\/em>, estratto da&nbsp;<em>Rassegna Giuliana di Diritto e Giurisprudenza<\/em>, 1954, p. 57), ma anche da Ferrajoli, con il concetto di sovranit\u00e0 popolare frammentata (L. Ferrajoli,&nbsp;<em>Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia<\/em>, 2.&nbsp;<em>Teoria della democrazia<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 10-11), per andare oltre, intersecandosi con l\u2019\u00abeffettiva partecipazione\u00bb di cui all\u2019art. 3, c. 2, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>[24]&nbsp;In argomento, si vedano le riflessioni, e i riferimenti bibliografici, in A. Di Giovine,&nbsp;<em>Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l\u2019ineluttabile metamorfosi<\/em>,&nbsp;<em>paper<\/em>, in&nbsp;<em>Rivista Aic<\/em>, n. 1\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p>[25]&nbsp;Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014.<\/p>\n\n\n\n<p>[26]&nbsp;Per tacere, ad esempio, delle modifiche necessarie ai regolamenti parlamentari, o alle circoscrizioni elettorali.<\/p>\n\n\n\n<p>[27]&nbsp;G. Cerrina Feroni,&nbsp;<em>Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilit\u00e0 delle leggi elettorali (audizione presso la Commissione I Affari Costituzionali)<\/em>, in&nbsp;<em>Osservatorio costituzionale<\/em>, n. 3\/2019, p. 5.<\/p>\n\n\n\n<p>[28]&nbsp;La rapida approvazione del disegno di legge costituzionale che qui si commenta, per citare solo un esempio, dimostra come il numero dei componenti non costituisce un ostacolo se vi \u00e8 una forte volont\u00e0 politica (e le maggioranze necessarie); fermo restando che la velocit\u00e0 non necessariamente \u00e8 un valore positivo a fronte di procedure democratiche, e di scelte, che richiedono ponderazione e discussione.<\/p>\n\n\n\n<p>[29]&nbsp;Da non trascurare \u00e8 il cd. \u201cargomento comparatistico\u201d, che si fonda sul ruolo che organi numericamente ridotti, come il Senato degli Stati Uniti, rivestono; in sostegno, dunque, sembrerebbe&nbsp;<em>prima facie<\/em>&nbsp;alla tesi che lega composizione ridotta e forza dell\u2019organo. La persuasivit\u00e0 dell\u2019argomento, per\u00f2, \u00e8 revocata in dubbio se solo si considerano le insidie insite nella comparazione tra organi appartenenti a forme di governo disomogenee (come quelle parlamentare e presidenziale) e il rilievo di elementi come le competenze di un organo (nell\u2019esempio citato, quelle che discendono da una forma fondata sul&nbsp;<em>balanced and divided government<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>[30]&nbsp;G.U. Rescigno,&nbsp;<em>Democrazia e principio maggioritario<\/em>, in&nbsp;<em>Quaderni costituzionali<\/em>, n. 2\/1994, p. 219: dire \u00abche un sistema pi\u00f9 efficiente, o pi\u00f9 stabile, \u00e8 per ci\u00f2 solo pi\u00f9 democratico \u00e8 un&nbsp;<em>non sequitur<\/em>, \u00e8 un modo surrettizio di cambiare i termini del discorso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>[31]&nbsp;Fra gli altri, sottolinea come \u00abla parola d\u2019ordine della \u00abgovernabilit\u00e0\u00bb\u00bb possa rischiare \u00abdi diventare il&nbsp;<em>passe-partout<\/em>&nbsp;per soluzioni non di efficienza istituzionale, ma di estrema personalizzazione del potere e di impoverimento della democrazia\u00bb, V. Onida,&nbsp;<em>La Costituzione ieri e oggi<\/em>, il Mulino, Bologna, 2008, p. 76.<\/p>\n\n\n\n<p>[32]&nbsp;L. Gallino,&nbsp;<em>Finanzcapitalismo. La civilt\u00e0 del denaro in crisi<\/em>, Einaudi, Torino, 2011.<\/p>\n\n\n\n<p>[33]&nbsp;Sul punto, cfr. L. Gallino,&nbsp;<em>La lotta di classe dopo la lotta di classe<\/em>, intervista a cura di P. Borgna, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 12: \u00abnon \u00e8 affatto venuta meno la lotta di classe. Semmai, la lotta che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio destino ha ceduto il posto ad una lotta condotta dall\u2019alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere\u00bb; in senso ampio, sull\u2019esistenza delle classi sociali, nonostante l\u2019oscuramento da parte dei&nbsp;<em>ma\u00eetre \u00e0 penser<\/em>&nbsp;dominanti, o la loro minore visibilit\u00e0 (ovvero, in termini marxisti, la loro esistenza&nbsp;<em>in s\u00e9<\/em>&nbsp;ma non&nbsp;<em>per s\u00e9<\/em>), oltre L. Gallino,<em>&nbsp;La lotta di classe<\/em>, appena citato, si vedano J. Holloway,&nbsp;<em>Che fine ha fatto la lotta di classe?<\/em>, manifestolibri, Roma, 2007; D. Losurdo,&nbsp;<em>La lotta di classe. Una storia politica e filosofica<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 2013.<\/p>\n\n\n\n<p>[34]&nbsp;M. Revelli,&nbsp;<em>Controcanto<\/em>, chiarelettere, Padova, 2010, p. 71.<\/p>\n\n\n\n<p>[35]&nbsp;La democrazia spicca \u2013 osserva Alfio Mastropaolo (<em>La democrazia \u00e8 una causa persa? Paradossi di una invenzione imperfetta<\/em>, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pp. 7, 13) \u2013 \u00abper la sua smisurata ambizione\u00bb e, insieme, per la sua imperfezione, il suo essere \u00abun intrico di conquiste\u00bb, ma anche di cadute e \u00abdrammatiche smentite\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>[36]&nbsp;Ci\u00f2 senza dimenticare, ovviamente, che il sistema rappresentativo di per s\u00e9, anche se basato su un sistema elettorale il pi\u00f9 proporzionale possibile \u2013 e, in quanto tale, tendente alla \u00abmaggiore approssimazione possibile all\u2019ideale della autodeterminazione in una democrazia rappresentativa, e quindi il sistema elettorale pi\u00f9 democratico\u00bb (cos\u00ec H. Kelsen,&nbsp;<em>General Theory of Law and State<\/em>, Cambridge, 1945, trad. it.&nbsp;<em>Teoria generale del diritto e dello Stato<\/em>, Etaslibri, Milano, 1994, p. 302) \u2013, \u00e8 inevitabilmente in parte escludente.<\/p>\n\n\n\n<p>[37]&nbsp;Corte costituzionale, sent. n. 172 del 1999.<\/p>\n\n\n\n<p>[38]&nbsp;<em>Ex multis<\/em>, cfr. L. Elia (<em>Il metodo delle riforme costituzionali: a proposito del messaggio del Presidente Cossiga<\/em>, 1991, ora in Id.,&nbsp;<em>Costituzione, partiti, istituzioni<\/em>, il Mulino, Bologna, 2009, p. 413).<\/p>\n\n\n\n<p>[39]&nbsp;Insiste sul legame fra sistema elettorale e modello di democrazia, fra gli altri, G. Azzariti,&nbsp;<em>La riforma elettorale<\/em>, Seminario Aic \u2013 \u201cI costituzionalisti e le riforme\u201d, Universit\u00e0 di Milano, 28 aprile 2014, in&nbsp;<em>Rivista AIC<\/em>, n. 2\/2014, p. 12.<\/p>\n\n\n\n<p>[40]&nbsp;La citazione \u00e8 da C. Montesquieu,&nbsp;<em>De l\u2019Esprit des lois<\/em>, 1748, trad. it.&nbsp;<em>Lo spirito delle leggi<\/em>, Rizzoli, Milano, 2007, Libro secondo,&nbsp;<em>Delle leggi che derivano direttamente dalla natura del governo<\/em>, cap. II (ed. cit., pp. 155-156), ma la relazione fra democrazia rappresentativa, principio di maggioranza e sistema elettorale, \u00e8 un&nbsp;<em>must<\/em>&nbsp;di tutti gli scritti sul tema (per tutti, H. Kelsen,&nbsp;<em>Vom Wesen und Wert der Demokratie<\/em>, 1929, trad. it.&nbsp;<em>Essenza e valore della democrazia<\/em>, in&nbsp;<em>La democrazia<\/em>, il Mulino, Bologna, 1981, p. 106).<\/p>\n\n\n\n<p>[41]&nbsp;Ufficio Stampa della Corte costituzionale,&nbsp;<em>Comunicato del 16 gennaio 2020<\/em>. Nelle more della pubblicazione del presente lavoro \u00e8 intervenuto il testo della sentenza: Corte costituzionale, sent. n. 10 del 31 gennaio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>[42]&nbsp;Per inciso: \u00e8 prassi che ormai difficilmente desta critiche il fatto che la legge elettorale sia modellata sulle previsioni dei risultati elettorali delle forze politiche di maggioranza, con la mancanza di ogni senso istituzionale e di rispetto per il sistema disegnato dalla Costituzione (nonch\u00e9 anche, spesso, di mera lungimiranza o capacit\u00e0 di cogliere, come il passato insegna, l\u2019orientamento dell\u2019elettorato).<\/p>\n\n\n\n<p>[43]&nbsp;Fermo restando che occorre anche considerare le variabili dei metodi matematici e della grandezza dei collegi; come noto, il sistema elettorale spagnolo, un proporzionale che utilizza il metodo d\u2019Hondt (maggiormente favorevole ai partiti pi\u00f9 consistenti), a lista bloccata e con soglia di sbarramento del 3% dei voti validi a livello di singola circoscrizione, senza recupero dei resti a livello nazionale, in presenza di circoscrizioni di piccole e un numero complessivo di seggi relativamente basso (350), produce effetti che si avvicinano a quelli di un sistema maggioritario uninominale (<em>ex multis<\/em>, cfr. S. Gambino,&nbsp;<em>Rappresentanza e governo, fra riforme elettorali (partigiane), partiti politici (sregolati) e governi (deboli)<\/em>, in&nbsp;<em>Politica del diritto<\/em>, n. 2\/2008, p. 235; M. Volpi,&nbsp;<em>Libert\u00e0 e autorit\u00e0. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo<\/em>, Giappichelli, Torino, 2010, p. 142).<\/p>\n\n\n\n<p>[44]&nbsp;Disegno di legge, che, al momento (gennaio 2020), risulta arenato in Commissione Affari Costituzionali dal 23 luglio 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>[45]&nbsp;Osserva R. Bin,&nbsp;<em>Che cos\u2019\u00e8 la Costituzione?<\/em>, in&nbsp;<em>Quaderni costituzionali<\/em>, n. 1\/2007, pp. 20-21, come le costituzioni del Novecento incorporano il conflitto: \u00abla regolazione del conflitto tra interessi inconciliabili corrisponde esattamente all\u2019\u00aboggetto sociale\u00bb della costituzione, che non pretende affatto di comporlo una volta per tutte, ma punta a istituire regole e procedure che consentano di individuare in futuro punti di equilibrio tra gli interessi che siano accettabili per tutti\u00bb; M. Dogliani,&nbsp;<em>I due volti della rinuncia alla politica<\/em>, in&nbsp;<em>Critica Marxista<\/em>, n. 1-2008, p. 24, si riferisce al \u00abpluralismo conflittuale\u00bb come al \u00absale della democrazia\u00bb; G. Azzariti,&nbsp;<em>Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 2010, individua tre modalit\u00e0 di composizione dei conflitti: una soluzione autoritativa, una soluzione procedurale e una attraverso la legittimazione e la costituzionalizzazione (p. 122), e conclude ricordando che \u00abnon c\u2019\u00e8 democrazia senza conflitto\u00bb (p. 404). Per una visione della democrazia in cui \u00abil confronto agonistico \u00e8 la condizione essenziale della sua esistenza\u00bb (p. 34) e \u00abil consenso \u00e8 certamente necessario, ma deve essere accompagnato dal dissenso\u00bb (p. 35), C. Mouffe,&nbsp;<em>On the Political<\/em>, 2005, trad. it.&nbsp;<em>Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti<\/em>, Mondadori, Milano, 2007.<\/p>\n\n\n\n<p>[46]&nbsp;Cfr. M. Luciani,&nbsp;<em>\u201cIniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale\u201d, intervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1 marzo 2019<\/em>, in&nbsp;<em>Osservatorio costituzionale<\/em>, n. 1-2\/2019, p. 201.<\/p>\n\n\n\n<p>[47]&nbsp;Sulla centralit\u00e0 dell\u2019immagine dell\u2019espulsione, individuata come cifra dell\u2019economia mondiale, cfr. S. Sassen,&nbsp;<em>Espulsioni. Brutalit\u00e0 e complessit\u00e0 nell\u2019economia globale<\/em>, Bologna, il Mulino, 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>[48]&nbsp;Sia consentito rinviare a A. Algostino,&nbsp;<em>Il decreto \u201csicurezza e immigrazione\u201d (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza<\/em>, in&nbsp;<em>Costituzionalismo.it<\/em>, n. 2\/2018, pp. 167 ss.<\/p>\n\n\n\n<p>[49]&nbsp;Cfr. i rapporti annuali di Oxfam; da ultimo, Oxfam International,&nbsp;<em>Time to care. Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis<\/em>, January 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>[50]&nbsp;T. Montanari,&nbsp;<em>Dalla parte del torto. Per la sinistra che non c\u2019\u00e8<\/em>, chiarelettere, Milano, 2020.[51]&nbsp;W. Benjamin,&nbsp;<em>\u00fcber den Begriff der Geschichte<\/em>, 1940, trad. it.&nbsp;<em>Sul concetto di storia<\/em>, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, VII, p. 31 e VIII, p. 33.&nbsp;<br>Area degli allegati<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandra Algostino Inviamo il prezioso saggio della costituzionalista Alessandra Algostino, ordinario di diritto costituzionale, Universit\u00e0 di Torino. Uno studio approfondito, dove l&#8217;autrice affronta sia gli aspetti espliciti dell&#8217;oggetto del referendum che andiamo a votare, che gli effetti collaterali. 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